Art. 2.

      1. L'Accademia istituisce corsi triennali per attori e attrici doppiatori, per adattatori e per assistenti al doppiaggio.
      2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 si accede con il possesso del diploma di scuola del secondo ciclo dell'istruzione.

 

Pag. 4


      3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono disciplinati, in relazione ai corsi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo:

          a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti;

          b) le procedure di reclutamento del personale nonché quelle relative allo stato giuridico ed economico della dotazione organica del personale medesimo;

          c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;

          d) i criteri generali per l'attivazione dei corsi;

          e) le norme di accesso all'Accademia;

          f) i requisiti di idoneità delle sedi dei corsi.

      4. Al termine dei corsi, l'Accademia rilascia il diploma di esperto nella disciplina del doppiaggio.
      5. L'Accademia promuove, altresì, corsi specifici per doppiatori dagli otto ai quattordici anni di età per i quali non è richiesto il requisito di cui al comma 2.